La Normativa del “Piano per l’Edilizia Economica e Popolare” in Italia

Strumento urbanistico esecutivo di uno strumento programmatico che si estende alle aree necessarie per il soddisfacimento del fabbisogno abitativo per i ceti meno abbienti; è assimilabile ad un piano particolareggiato; può essere adottato in variante allo strumento urbanistico programmatico e la sua approvazione costituisce approvazione anche della variante.

E’ pure denominato piano di zona o piano 167 dal numero della legge che lo ha introdotto, nel 1962.

Il PEEP è obbligatorio per i comuni superiori a 50.000 abitanti e per i capoluoghi di provincia; è facoltativo per gli altri.

La regione può imporne la predisposizione anche ai comuni che non vi siano tenuti quando ricorrano i presupposti indicati all’art. 1 della L. 167/1962 (riportata alla voce Edilizia residenziale pubblica).

Il comune che non sia dotato di piano per l’edilizia economica e popolare può procedere alla individuazione di aree da utilizzare a tal fine in base all’art. 51 della L. 865/1971. Le aree inserite nel PEEP debbono essere espropriate ed assegnate, parte in proprietà e parte in diritto di superficie, agli enti costruttori (Iacp, cooperative, imprese) che potranno metterle a disposizione solo di coloro i quali abbiano i requisiti previsti dalla legge.

In linea generale, il PEEP inerisce ad aree libere o scarsamente edificate poiché la finalità di recupero di edifici preesistenti degradati è svolta, dopo l’entrata in vigore della L. 457/1978, dal piano di recupero.

Il piano delle zone di edilizia economica e popolare ha efficacia per 18 anni e la graduazione temporale degli interventi è attuata mediante la predisposizione di specifico programma pluriennale di attuazione (che è istituto diverso e del tutto autonomo rispetto al PPA del piano regolatore).

L’entrata in vigore della L. 179/1992 ha fornito alcuni nuovi strumenti per l’edilizia economica e popolare. Di essi il programma integrato di intervento sembra essere quello che maggiormente influisce sull’operatività del PEEP.

Sulla normativa che regola l’edilizia convenzionata e agevolata la Corte di Cassazione a Sezioni unite ha emesso la sentenza n. 18135/2015  (qui sotto allegata), la quale sancisce definitivamente che:

“sussiste il vincolo del “prezzo massimo di cessione” dell‘immobile costruito in regime di edilizia agevolata non soltanto per il primo trasferimento ma anche per tutti quelli successivi al primo, salva la possibilità di rimuoverlo”

Leggi la sentenza 18135/2015

Dalla Legge n. 2359 del 1865 che ha introdotto l’esproprio fondiario per la pubblica utilità alla Legge di Bilancio n. 178/2020 che ha previsto specifici controlli da effettuare nelle procedure esecutive e fallimentari finalizzate a tutelare i finanziamenti pubblici e la finalità pubblica degli immobili di edilizia agevolata.

Leggi, Decreti, Convenzioni, Atti, Sentenze e altro hanno regolato la realizzazione dei Piani di Edilizia Economica e Popolare in Italia

Legge del 25-06-1865 N. 2359. Espropriazioni per causa di utilità pubblica
Legge del 18-04-1962 N. 167. Disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e popolare
Legge del 29-09-1964 N. 847 – Autorizzazione ai Comuni e loro Consorzi a contrarre mutui per l’acquisizione delle aree ai sensi della Legge del 18 aprile 1962, n. 167.
LEGGE 5 agosto 1978, n. 457 Norme per l’edilizia residenziale.
LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.